Lo statuto
Art. 1. DENOMINAZIONE E SEDE
1.1 – É costituito in Bassano del Grappa l’Ente senza scopo di lucro denominato “CIRCOLO PER LA CULTURA E I MUSEI DI BASSANO DEL GRAPPA E DEL TERRITORIO”, associazione regolata dal presente statuto, dal D. Lgs. del 3 luglio 2017 n. 117 e, per quanto da questi non specificatamente previsto, dalle norme del Codice Civile e relative disposizioni di attuazione (di seguito, l’“Associazione”) che assume la forma giuridica di associazione, apartitica, aconfessionale e a struttura democratica.
La denominazione sociale, una volta ottenuta l’iscrizione nella sezione “Associazione di promozione sociale” del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (R.U.N.T.S.) sarà integrata in via automatica con l’acronimo “APS” e diventerà “CIRCOLO PER LA CULTURA E I MUSEI DI BASSANO DEL GRAPPA E DEL TERRITORIO APS ETS”.
1,2- L’Associazione ha sede in Bassano del Grappa presso il Museo Civico – MBA, Musei Biblioteca Archivio – in Via Museo n.12.
1.3 – L’espressione “associazione di promozione sociale” o il suo acronimo “APS e “ente del terzo settore” o il suo acronimo “ETS” saranno riportati nella denominazione sociale e utilizzati negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico. La durata dell’Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta con delibera dell’Assemblea degli associati.
1.4 – Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria se avviene all’interno dello stesso Comune e deve essere comunicata ai soci e agli enti gestori di pubblici registri presso i quali l’organizzazione è iscritta.
Art. 2. FINALITÀ E ATTIVITÀ
2.1 – L’Associazione persegue finalità civiche di utilità sociale, individuate nel promuovere la cultura e l’arte e tutelare e valorizzare le cose di interesse artistico, storico, naturalistico e ambientale mediante l’accrescimento del patrimonio dei Musei Civici di Bassano del Grappa e del Territorio, prestando loro assistenza per il conseguimento dei fini istituzionali di conservazione e di arricchimento culturale.
2.2 – L’Associazione esercita, in via esclusiva o principale, una o più attività di interesse generale nei settori di cui all’articolo 5, comma 1, lettera f), i) e u) del D Lgs 117/17. In particolare, l’Associazione intende:
(a) favorire dirette donazioni ai Musei di opere d’arte storiche e naturalistiche di indiscusso valore, che arricchiscano e completino le collezioni già in essi presenti;
(b) promuovere e sostenere restauri di opere d’arte storiche e naturalistiche;
(c) curare la raccolta dei mezzi finanziari necessari per acquistare cose degne dei Musei Civici e del Territorio ed intervenire in loro aiuto con personale di sala in occasione di eventi e aperture straordinarie;
(d) organizzare e promuovere conferenze, visite alle collezioni pubbliche e private, esposizioni temporanee e permanenti compiendo, in generale, tutte le iniziative necessarie per tenere viva la cultura della Città e del Territorio.
2.3 – L’Associazione può esercitare, a norma dell’art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti dal decreto ministeriale di cui all’art. 6 del D. Lgs. 117/2017. Il Consiglio Direttivo individua le attività diverse e ne documenta il carattere secondario e strumentale, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.
2.4 – L’Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi. a norma dell’art. 7 del Codice del Terzo settore – attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva – al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.
Art. 3. SOCI: DIRITTI E DOVERI
3.1 – L’Associazione è aperta a tutti coloro, persone fisiche o giuridiche, che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lealmente lo spirito e gli ideali. Per gli aspiranti associati minori di età la domanda dev’essere presentata da chi ne esercita la responsabilità genitoriale.
Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l’effettività del rapporto medesimo.
3.2 – Il numero degli associati è illimitato. L’Associazione pone una continua attenzione all’implementazione di strumenti e meccanismi che garantiscano una reale politica di parità̀ di genere in tutte le sue forme di partecipazione alla vita associativa attiva.
Possono aderire all’Associazione tutti coloro che condividono lealmente le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell’Associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.
3.3 – Il Consiglio Direttivo può istituire categorie di Soci nel rispetto delle leggi vigenti e stabilisce annualmente l’ammontare delle quote sociali al cui versamento sono tenuti indistintamente tutti gli associati e indica periodicamente il contributo minimo associativo.
3.4 – La quota vale per l’anno solare in cui è versata ed anche per l’anno solare successivo se il versamento avviene dopo il 1° novembre per i nuovi soci. I Soci non assumono alcuna responsabilità oltre l’importo delle rispettive quote.
La quota o il contributo associativo non sono trasmissibili.
3.5 – Chi intende aderire all’Associazione deve rivolgere domanda scritta al Consiglio Direttivo recante la dichiarazione di condividere le finalità che l’Associazione si propone e l’impegno ad approvarne e osservarne lealmente lo statuto e i regolamenti.
Non sono presentabili domande di ammissione da coloro che hanno tenuto comportamenti lesivi dell’immagine dell’Associazione, dei Musei Civici di Bassano del Grappa e dei Musei del Territorio nonchè dei loro gestori ed operatori e delle Istituzioni Comunali.
L’accettazione della domanda è deliberata dal Consiglio Direttivo e comunicata all’associato e iscritta nel registro degli associati.
In caso di rigetto, entro 60 giorni il Consiglio Direttivo deve motivare la delibera e comunicarla all’interessato. Quest’ultimo può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull’istanza si pronunci l’assemblea in occasione della sua successiva convocazione.
3.6 – Il Consiglio Direttivo su proposta di almeno tre soci può nominare soci Onorari, senza diritto di voto, coloro che hanno fornito un particolare contributo alla vita dell’Associazione stessa o che si siano distinti per particolari meriti artistici, storici o scientifici.
3.7 – Gli associati hanno il diritto di:
• partecipare e votare all’Assemblea degli associati;
• eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi; gli associati minorenni esercitano l’elettorato attivo per il tramite di coloro che ne hanno responsabilità genitoriale;
• esaminare i libri sociali;
• essere informati sulle attività dell’Associazione e controllarne l’andamento;
• frequentare i locali dell’Associazione;
• partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall’Associazione;
• concorrere all’elaborazione ed approvare il programma di attività;
• essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate previa autorizzazione del Consiglio Direttivo;
• prendere atto dell’ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci;
• denunziare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell’art. 29 del Codice del terzo settore.
In relazione al diritto di esaminare i libri sociali, gli associati possono richiedere a proprie spese copia fotostatica limitatamente alla parte dei libri che interessano, dichiarando per iscritto che laddove siano riportati dati personali di altri associati si fanno carico della non divulgazione degli stessi a norma della legislazione sulla privacy e che l’esame dei libri medesimi è operato al solo fine di garantire loro la conoscenza dei fatti dell’organizzazione.
3.8 – Gli associati hanno l’obbligo di:
• rispettare lealmente il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
• svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, leale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
• versare la quota associativa secondo l’importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dal Consiglio Direttivo, ad eccezione dei soci onorari.
3.9 – La qualifica di associato non è temporanea e si perde per dimissioni volontarie, espulsione, decesso e decadenza automatica dovuta a morosità. Le dimissioni da associato devono essere presentate per iscritto all’Organo di Amministrazione. L’espulsione è prevista quando l’associato non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto e di eventuali regolamenti, perda i requisiti richiesti in fase di ammissione o abbia tenuto comportamenti lesivi dell’immagine dell’Associazione, dei Musei Civici di Bassano del Grappa e dei Musei del Territorio nonchè dei suoi gestori o operatori e delle Istituzioni Comunali.
L’espulsione è deliberata dal Consiglio Direttivo, a maggioranza assoluta dei partecipanti alla riunione, e comunicata mediante lettera all’interessato. Contro il suddetto provvedimento l’interessato può fare reclamo scritto entro 15 giorni davanti il Collegio dei Probiviri. L’esclusione è deliberata da tale collegio con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell’interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all’associato.
La perdita per qualsiasi caso, della qualità di associato non dà diritto alla restituzione di quanto versato all’Associazione.
Il decesso dell’associato non conferisce agli eredi, alcun diritto nell’ambito associativo.
L’associato può sempre recedere dall’Associazione.
Chi intende recedere dall’Associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale prende atto della volontà dell’associato.
I diritti di partecipazione all’Associazione non sono trasferibili.
Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili e trasmissibili.
Gli associati e i loro eredi che per qualsiasi ragione abbiano cessato di appartenere all’Associazione, non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.
Art. 4. PATRIMONIO E RISORSE
4.1 – Il patrimonio dell’Associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
4.2 – L’Associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, rimborsi da convenzioni, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all’art. 6 del Codice del Terzo settore.
4.3 – L’Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. Si applica in ogni caso l’articolo 8, comma 2 del D. Lgs 117/17.
Art. 6. ASSEMBLEA DEI SOCI
6.1 – Nell’Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti da almeno 3 mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa. Ciascun associato ha un voto.
Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all’avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati se l’Associazione al momento dell’assemblea conta meno di 500 associati, sino ad un massimo di 5 associati se l’Associazione al momento dell’assemblea conta almeno 500 associati.
6.2 – La convocazione dell’Assemblea avviene mediante comunicazione scritta a mezzo lettera o mail, contenente il luogo (fisico o virtuale), la data e l’ora di prima e seconda convocazione e l’ordine del giorno, spedita almeno 15 giorni prima della data fissata per l’Assemblea all’indirizzo risultante dal libro degli associati. La seconda convocazione deve essere fissata almeno 24 ore dopo la prima. L’avviso di convocazione può, altresì, prevedere che l’assemblea si tenga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione.
6.3 – L’Assemblea si riunisce almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio di esercizio. L’Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati. I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.
6.4 – L’Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:
• determina le linee generali programmatiche dell’attività dell’associazione;
• nomina e revoca i componenti degli organi associativi con facoltà, per i votanti, di esprimere un numero di preferenze pari a quello dei componenti gli organi stessi;
• approva il bilancio di esercizio;
• delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell’art. 28 del Codice del Terzo Settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
• delibera sulle modificazioni dell’Atto costitutivo o dello Statuto;
• approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari ed altri regolamenti interni;
• delibera lo scioglimento;
• delibera la trasformazione, fusione o scissione dell’Associazione;
• nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
• delibera su tutte le questioni attinenti la gestione dell’associazione che l’organo di amministrazione riterrà di sottoporle;
• delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall’Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.
6.5 – L’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.
L’Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.
Qualora debbano essere affrontate specifiche problematiche possono partecipare all’assemblea, su invito del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto, anche professionisti ed esperti esterni.
Per modificare l’Atto costitutivo e lo Statuto, la trasformazione, la fusione e la scissione dell’associazione occorre in prima convocazione la presenza di almeno 3/4 degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega, e il voto favorevole dei 2/3 dei presenti in proprio o per delega.
6.6 – Le sedute dell’Assemblea si possono svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione, alle seguenti condizioni:
– che sia consentito di accertare l’identità dei partecipanti, anche con preventiva iscrizione, per il regolare svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
– che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
– che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno.
L’espressione del voto può essere esplicitata dall’associato anche per corrispondenza o via elettronica, purché sia possibile verificare l’identità dell’associato che partecipa e vota.
Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno ¾ degli associati.
Delle riunioni dell’assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante, che deve essere trascritto nell’apposito Libro delle Adunanze, unitamente alle deliberazioni, da conservarsi presso la sede dell’associazione.
Il Presidente ed il verbalizzante devono trovarsi nello stesso luogo.
Art. 7. CONSIGLIO DIRETTIVO
7.1 – Il Consiglio Direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell’Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.
7.2 – Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell’Assemblea o di altri organi associativi.
In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:
– amministrare l’associazione;
– eseguire le deliberazioni dell’Assemblea;
– formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall’Assemblea;
– nominare al proprio interno il Presidente, il Vice-Presidente, il Tesoriere e il Segretario; quest’ultimo potrà essere individuato anche all’esterno del Consiglio;
– predisporre il bilancio di esercizio comprensivo di tutti gli allegati ai sensi di legge, e, se previsto, il bilancio sociale, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea e curare gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge;
– documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse, se svolte, indicando i criteri di legge prescelti nella relazione di missione o in calce al rendiconto per cassa;
– predisporre tutti gli elementi utili all’Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell’esercizio;
– deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
– determinare l’importo delle quote associative e stabilire le eventuali differenti categorie di associati in relazione alle stesse;
– stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
curare la tenuta dei libri sociali di sua competenza e gli adempimenti connessi all’iscrizione nel R.U.N.T.S.;
deliberare l’ammissione o il rigetto motivato delle domande degli aspiranti associati;
pronunciare la decadenza del consigliere che, senza giustificato motivo, non intervenga a tre sedute consecutive;
– curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell’Associazione o ad essa affidati.
7.3 – Il Consiglio Direttivo è formato da un numero dispari di componenti compreso tra 7 (sette) e 11 (undici), eletti dall’Assemblea per la durata di 3 (tre) esercizi fino all’approvazione del bilancio relativo al terzo mandato e sono rieleggibili per non più di 3 (tre) mandati consecutivi.
E’ facoltà del Consiglio Direttivo proporre all’assemblea di ampliare o ridurre il numero dei consiglieri da eleggere nei limiti sopra indicati informando di tale iniziativa tutti i soci almeno 3 (tre) mesi prima dell’Assemblea convocata per la nomina del nuovo Consiglio.
Il Direttore pro-tempore dei Musei Civici di Bassano del Grappa del Grappa, o un suo delegato, partecipa, su invito del Presidente, alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto.
Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente; in caso di sua assenza dal Vicepresidente e, in assenza di entrambi, dal Consigliere più anziano. Possono farne parte esclusivamente gli associati maggiorenni in regola con il pagamento della quota associativa, se prevista.
7.4 – La maggioranza degli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l’art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.
7.5 – Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.
Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità il voto del Presidente vale doppio. In seno all’ organo di amministrazione non sono ammesse deleghe.
7.6 – Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza. Il Consiglio può delegare parte dei suoi poteri ad uno o più dei suoi membri, ovvero ad un Comitato esecutivo composto da tre dei suoi membri; può nominare procuratori per determinati atti o categorie di atti, il tutto nei limiti individuati con propria deliberazione assunta e depositata nelle forme di legge.
All’atto dell’accettazione della carica i Consiglieri devono dichiarare, sotto la propria personale responsabilità, che non sussistono a loro carico cause di ineleggibilità e/o decadenza espressamente previste dalla legge, ove gli stessi ne siano a conoscenza.
7.7 – Il Consigliere, che nel corso del suo mandato, si trovasse in condizioni di conflitto d’interessi con gli scopi associativi, deve darne immediatamente comunicazione agli altri consiglieri ed astenersi dal partecipare ad atto, deliberazione e votazione ove si possa verificare e concretizzare il conflitto d’interessi. Al conflitto di interessi si applica l’art. 2475-ter cod. civ.
7.8 – Il Consiglio è convocato dal Presidente, con preavviso di almeno cinque giorni, ogni qual volta lo ritenga necessario o su richiesta motivata di almeno un terzo dei membri; in tale ipotesi la riunione deve avvenire entro 20 giorni dal ricevimento della richiesta.
7.9 – Nel caso di dimissioni del Consiglio Direttivo o, per altre cause, se viene a mancare la maggioranza dei componenti del Consiglio o comunque se viene meno la maggioranza dei componenti originariamente eletti ad inizio mandato, il Consiglio Direttivo decade, restando in carica per l’ordinaria gestione della Associazione fino alla convocazione, entro 20 giorni, dell’Assemblea per l’elezione del nuovo Consiglio Direttivo. Qualora nel corso del mandato venissero a mancare uno o più consiglieri, che non costituiscono la maggioranza del Consiglio, gli altri provvedono a sostituirli con i primi dei non eletti. In assenza di quest’ultimi la nomina spetta dall’assemblea. I consiglieri così nominati restano in carica sino alla scadenza del mandato del consigliere sostituito.
7.10 – È possibile partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo anche mediante audio-conferenza o audio/video-conferenza, a condizione che:
(a) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l’identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
(b) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
(c) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
(d) che il Presidente ed il verbalizzante si trovino nello stesso luogo.
7.11 – Di ogni seduta dell’organo di amministrazione deve essere redatto apposito verbale dal Segretario che lo deve firmare unitamente al Presidente; i verbali sono riportati nell’apposito libro verbali dell’organo di amministrazione.
Art. 8. PRESIDENTE
8.1 – Il Presidente rappresenta legalmente l’Associazione – nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio – e compie tutti gli atti che la impegnano verso l’esterno. Il Presidente può nominare procuratori speciali e/o conferire deleghe per singoli atti o categorie di atti.
8.2 – Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.
8.3 – Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo, ne coordina i lavori, e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dal Consiglio Direttivo con una maggioranza di almeno i due terzi dei suoi componenti.
Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, il Presidente convoca l’Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio e delle altre eventuali cariche sociali.
Il Presidente convoca e presiede l’Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l’ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest’ultimo in merito all’attività compiuta.
8.4 – Il Vice Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo. Egli sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impossibilitato nell’esercizio delle sue funzioni.
Art. 9. BILANCI
9.1 – L’Associazione redige il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno. È redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l’andamento economico e finanziario dell’associazione.
Il bilancio viene approvato dalla Assemblea entro 5 mesi dalla chiusura dell’esercizio cui si riferisce e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio.
Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all’art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.
9.2 – L’Associazione pubblica annualmente e tiene aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati, qualora le entrate dell’Associazione – comunque denominate e di qualsiasi natura esse siano – superino 100 mila euro.
9.3 – L’Associazione redige e deposita presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblica nel proprio sito internet il bilancio sociale, qualora le entrate dell’Associazione – comunque denominate e di qualsiasi natura esse siano – superino i limiti di cui all’art. 14 del D.Lgs. 117/2017.
Art. 10. ORGANO DI CONTROLLO E REVISORE
10.1 – L’Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge, o, dove non ricorrenti, per volontà dell’assemblea e dura in carica 3 esercizi fino all’approvazione del bilancio dell’ultimo esercizio.
10.2 – I componenti dell’Organo di controllo, ai quali si applica l’art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile e non possono essere confermati per più di due volte consecutive. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
10.3 – L’Organo di controllo vigila sull’osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l’Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell’apposito registro. L’organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l’eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.
10.4 – I componenti dell’organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
10.5 – Se l’Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l’Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell’apposito registro.
Art. 11. IL COMITATO SCIENTIFICO
11.1 – Il Comitato scientifico è organo consultivo dell’Associazione ed è composto da 3 a 9 membri, oltre al Presidente dell’Associazione che ne è membro di diritto, scelti e nominati dal Consiglio Direttivo tra le persone fisiche, socie o non socie, particolarmente qualificate, di riconosciuto prestigio e specchiata professionalità nelle materie d’interesse dell’Associazione.
11.2 – Il Comitato scientifico svolge, su richiesta del Consiglio Direttivo, una funzione di natura tecnico-consultiva e propositiva in merito ai programmi di attività culturali dell’Associazione e ad ogni altra questione per la quale il Consiglio Direttivo ne richieda espressamente il parere.
11.3 – I membri del Comitato scientifico durano in carica sino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo da cui sono stati nominati e sono confermabili. L’incarico può cessare per dimissioni, incompatibilità o revoca da parte dell’organo nominante.
11.4 – Il Comitato scientifico nomina al suo interno un Presidente che provvede alla convocazione delle riunioni, senza obblighi di forma purché con tempi e mezzi idonei di ricezione dell’avviso.
Il Comitato scientifico delibera a maggioranza dei presenti.
Art. 12. IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI
12.1 – Il Collegio dei Probiviri è costituito da tre soci eletti dall’Assemblea e resta in carica sino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo.
La carica di membro del Collegio dei Probiviri è incompatibile con quella di componente il Consiglio Direttivo.
12.2 – Le riunioni del Collegio dei Probiviri sono convocate dal presidente del collegio o in sua assenza dal membro più anziano con preavviso di dieci giorni, su istanza motivata della parte interessata proposta con raccomandata con avviso di ricevimento o con P.E.C. al presidente del Collegio entro il termine perentorio di 30 giorni. Quando la controversia coinvolge l’Associazione le riunioni possono essere convocate anche dal presidente dell’Associazione stessa.
12.3 – Il Collegio è validamente riunito con la presenza di tre membri; decide a maggioranza dopo aver sentito in contraddittorio le parti interessate.
12.4 – Nel procedimento a carico del socio, ove il comportamento dello stesso fosse ritenuto lesivo degli interessi o del prestigio dell’Associazione, dei Musei Civici di Bassano del Grappa e dei Musei del Territorio, o venga meno ai doveri di lealtà e correttezza e sia causa di discordia tra i soci, sono previsti i seguenti provvedimenti disciplinari:
a) un richiamo;
b) una nota di biasimo;
c) una sospensione dall’esercizio delle funzioni di socio per un periodo variabile da 1 a 12 mesi;
d) la cancellazione dal novero dei soci.
12.5 – Le decisioni del collegio dei probiviri in quanto inappellabili sono vincolanti per il Consiglio Direttivo in ordine alla loro esecuzione.
Art. 13. LIBRI SOCIALI E VOLONTARI DELL’ASSOCIAZIONE
13.1 – L’Associazione ha l’obbligo di adottare i seguenti libri sociali:
• libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
• registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
• libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
• libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
• il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo;
• il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio dei Probiviri, tenuto a cura dello stesso organo;
• il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell’organo cui si riferiscono.
Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, se prevista, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti preso la sede sociale dell’ente, salvo diversa ubicazione, entro n. 60 (sessanta) giorni dalla data della richiesta formulata per iscritto al Consiglio Direttivo.
13.2 – I volontari sono soci che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell’Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.
La loro attività deve essere svolta in modo personale, leale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
L’attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.
Ai volontari possono essere rimborsate dall’Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.
La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’Associazione. L’Associazione provvederà ad assicurare i volontari ai sensi dell’art. 18 del D.Lgs. 117/2017.
Art. 14. CONVENZIONI
14.1 – Le convenzioni tra le associazioni di promozione sociale e le Amministrazioni pubbliche di cui all’art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dall’organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione e sono sottoscritte dal Presidente dell’associazione, quale suo legale rappresentante.
Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell’associazione.
Art. 15. RESPONSABILITA’ E ASSICURAZIONE DEI VOLONTARI
15.1 – I volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per infortunio e malattia connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato nonchè per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell’art. 18 del D. Lgs. 117/2017.
Art. 16. RESPONSABILITA’ DELL’ASSOCIAZIONE
16.1 – Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l’associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell’associazione.
Art. 17. ASSICURAZIONE DELL’ASSOCIAZIONE
17.1 – L’associazione di promozione sociale può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell’associazione stessa.
Art. 18. SCIOGLIMENTO
18.1 – In caso di scioglimento dell’Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore con attività similari.
L’Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.
Art. 19. RINVIO
19.1 – Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle disposizioni del D. Lgs. n. 117/2017 e, in quanto compatibili, alle norme del Codice civile e alle relative disposizioni di attuazione nonché ad ogni altra legge vigente in materia.